Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza.
- Paolo Agazzi
- 11 lug 2023
- Tempo di lettura: 2 min

Dalla Modifica della terminologie alla negoziazione come soluzione per risolvere la crisi. Ecco le modifiche apportate.
In risposta all'aumento delle aziende in difficoltà o insolventi e alla necessità di fornire nuovi strumenti efficaci per prevenire e gestire situazioni di crisi, sono previsti quattro interventi:
1. Si stabilisce che l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa venga posticipata al 16 maggio 2022 per adeguare i suoi istituti alla direttiva 2019/1023.
2. Viene introdotto il concetto di "composizione negoziata della crisi", un nuovo strumento di supporto alle imprese in difficoltà con l'obiettivo di favorire il loro recupero. Questo percorso di composizione è esclusivamente volontario e caratterizzato da completa riservatezza. L'accesso avviene t
ramite una piattaforma telematica. L'imprenditore viene affiancato da un esperto terzo e indipendente con competenze specifiche, incaricato di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il recupero dell'azienda.
3. Si apportano modifiche alla legge fallimentare, anticipando l'uso di alcuni strumenti di negoziazione già previsti dal codice della crisi.
4. Si decide di posticipare al 31 dicembre 2023 la sperimentazione dell'efficacia della composizione negoziata e la revisione dei meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d'impresa, come previsto nel Titolo II.
Si ricorda che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (aggiornato al 19.08.2022) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019 n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14).
I principi generali contenuti nella legge delega (art. 2 legge 19 ottobre 2017, n. 155) per la riforma completa della disciplina delle procedure concorsuali sono i seguenti:
1. Sostituire il termine "fallimento" con l'espressione "liquidazione giudiziale".
2. Definire lo stato di crisi come la probabilità di futura insolvenza, tenendo conto anche degli studi aziendalistici e mantenendo l'attuale concetto di insolvenza.
3. Adottare un unico modello procedurale per l'accertamento dello stato di crisi o insolvenza del debitore, con particolare cele
rità.
4. Sottoporre a tali procedure di accertamento ogni tipo di debitore, sia persona fisica che giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore che svolge un'attività commerciale, agricola o artigianale, escludendo solo gli enti pubblici.
5. Introdurre nuovi obblighi per la nomina del Collegio Sindacale e dei revisori.
6. Adottare, ai fini della competenza territoriale, la nozione definita dall'Unione europea di "centro degli interessi principale del debitore".
7. Dare priorità alle proposte che consentano di superare la crisi e garantire la continuità aziendale, anche attraverso l'intervento di un diverso imprenditore.
8. Uniformare e semplificare, in accordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali
previsti nelle disposizioni concorsuali.
9. Prevedere che la notifica degli atti delle procedure concorsuali al debitore e dell'atto che dà inizio all'accertamento dello stato di crisi avvenga obbligatoriamente tramite servizio elettronico di recapito certificato qualificato o posta elettronica certificata, utilizzando gli indirizzi risultanti dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
10. Ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali.
11. Riformulare le disposizioni che hanno generato divergenze interpretative.
12. Creare un elenco presso il Ministero della Giustizia dei soggetti incaricati di svolgere funzioni di gestione o controllo nelle procedure concorsuali, con requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.
13. Armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.
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